trit_Codex_Canonici_Iuris665_35
§ 3. Se il Vescovo diocesano è totalmente impedito, è sufficiente che, sia il Vescovo coadiutore sia il Vescovo ausiliare, esibiscano, la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris665
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