Codex_Canonici_Iuris454

trit_Codex_Canonici_Iuris454_61

§ 2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i sacerdoti frequentino le lezioni di carattere pastorale che devono essere programmate dopo l’ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto stesso, partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici o conferenze con le quali si offra loro l’occasione di acquisire una conoscenza più approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.

trlat_Codex_Canonici_Iuris454_37

§ 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi.