Can. 186 – Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d’età, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.
Can. 186 — Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aetate, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur.
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