trit_Codex_Canonici_Iuris295_31
Can. 186 – Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d’età, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.
Can. 186 – Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d’età, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019