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trit_Codex_Canonici_Iuris295_31

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 186 – Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d’età, la perdita dell’ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris295
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