§ 4. Prima dell’intimazione della conferma, non è lecito all’eletto intromettersi nell’amministrazione dell’ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.
§ 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt.
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