Codex_Canonici_Iuris276

trit_Codex_Canonici_Iuris276_56

Can. 179 – § 1. Se l’elezione necessita di conferma, l’eletto, entro otto giorni dal giorno dell’accettazione dell’elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all’autorità competente; altrimenti è privo di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

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Can. 179 — § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat, intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet; secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentum fuisse.