trit_Codex_Canonici_Iuris276_56
Can. 179 – § 1. Se l’elezione necessita di conferma, l’eletto, entro otto giorni dal giorno dell’accettazione dell’elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all’autorità competente; altrimenti è privo di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.