Can. 175 – Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti: 1° con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto; 2° se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso; 3° se l’elezione effettuata risulta nulla.
Can. 175 — Cessat compromissum et ius suffragium ferendi redit ad compromittentes: 1° revocatione a collegio aut coetu facta, re integra; 2° non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 3° electione absoluta, si fuerit nulla.
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