trit_Codex_Canonici_Iuris271_47
Can. 175 – Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti: 1° con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto; 2° se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso; 3° se l’elezione effettuata risulta nulla.