Can. 157 – Se non è stato stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.
Can. 157 — Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi dioecesani est libera collatione providere officiis ecclesiasticis in propria Ecclesia particulari.
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