trit_Codex_Canonici_Iuris241_25
Can. 157 – Se non è stato stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.
Can. 157 – Se non è stato stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019