Can. 1725 – Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l’imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o promotore.
Can. 1725 — In causae discussione, sive scripto haec fit sive ore, accusatus semper ius habeat ut ipse vel eius advocatus vel procurator postremus scribat vel loquatur.
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