Can. 1709 – § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.
Can. 1709 — § 1. Libellus mitti debet ad competentem Congregationem, quae decernet utrum causa ab ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit agenda.
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