trit_Codex_Canonici_Iuris2332_33
Can. 1709 – § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.
Can. 1709 – § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019