§ 2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l’udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d’ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.
§ 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus notificet.
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