§ 2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l’udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d’ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019