Can. 1660 – Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli abbia chiaro l’oggetto della controversia.
Can. 1660 — Si exceptiones partis conventae id exigant, iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae obiectum perspectum habeat.
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