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trit_Codex_Canonici_Iuris2267_34

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1660 – Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli abbia chiaro l’oggetto della controversia.

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