Can. 1607 – La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.
Can. 1607 — Causa iudiciali modo pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo praescripto can. 1589, § 1.
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