trit_Codex_Canonici_Iuris2214_32
Can. 1607 – La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.
Can. 1607 – La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019