Can. 1525 – La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell’istanza, e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.
Can. 1525 — Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instantiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas actorum, quibus renuntiatum fuit.
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