trit_Codex_Canonici_Iuris2120_36 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1525 – La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell’istanza, e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.