§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l’Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
§ 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis, potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomine personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt.
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