trit_Codex_Canonici_Iuris2069_31
§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l’Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l’Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019