trit_Codex_Canonici_Iuris2069_31
§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l’Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.
Visitatori: 15
Tag: Codex_Canonici_Iuris2069
Potrebbero interessarti anche...