Can. 1465 – § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.
Can. 1465 — § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termini perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt, neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari.
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