trit_Codex_Canonici_Iuris2046_34
Can. 1465 – § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.
Can. 1465 – § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019