Can. 1458 – Le cause devono essere giudicate nell’ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell’elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
Can. 1458 — Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto, rationibus suffulto, statuendum est.
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