trit_Codex_Canonici_Iuris2034_44
Can. 1458 – Le cause devono essere giudicate nell’ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell’elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2034
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