Traductor_It_Felice_Massaro 20 Marzo 2019 di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019 trit_Codex_Canonici_Iuris1867_28 § 3. Se la cosa che s’intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.
Traductor_Latino_Felice_Massaro 20 Marzo 2019 di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019 trlat_Codex_Canonici_Iuris1867_20 § 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est.