trit_Codex_Canonici_Iuris1867_28
§ 3. Se la cosa che s’intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.
§ 3. Se la cosa che s’intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019