Codex_Canonici_Iuris1854

trit_Codex_Canonici_Iuris1854_35

Can. 1281 – § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall’Ordinario.