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trit_Codex_Canonici_Iuris1854_35

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1281 – § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall’Ordinario.

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