§ 2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare.
§ 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus intra fines iuris universalis et particularis, universum administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent.
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