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trit_Codex_Canonici_Iuris1848_35

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare.

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