trit_Codex_Canonici_Iuris1848_35 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare.