Can. 1111 – § 1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio.
Can. 1111 — § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdotibus et diaconis delegare, firmo tamen eo quod praescribit can. 1108 §3.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.