trit_Codex_Canonici_Iuris1636_36

Can. 1111 – § 1. L’Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l’ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio territorio.

Potrebbero interessarti anche...