Can. 983 – § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.
Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.
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