Can. 972 – La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato.
Can. 972 — Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus sive indeterminatum sive determinatum.
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