trit_Codex_Canonici_Iuris1461_27
Can. 972 – La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato.
Can. 972 – La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia indeterminato, sia determinato.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019