Can. 966 – § 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione.
Can. 966 — § 1. Ad validam peccatorum absolutionem requiritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate gaudeat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur, exercendi.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso