trit_Codex_Canonici_Iuris1450_31 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 966 – § 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l’assoluzione.