Can. 905 – § 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l’Eucarestia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
Can. 905 — § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die celebrare.
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