trit_Codex_Canonici_Iuris1365_36
Can. 905 – § 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l’Eucarestia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
Can. 905 – § 1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l’Eucarestia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019