Can. 817 – Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.
Can. 817 — Gradus academicos, qui effectus canonicos in Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet, quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata.
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