trit_Codex_Canonici_Iuris1261_26
Can. 817 – Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.
Can. 817 – Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019