trit_Codex_Canonici_Iuris1261_26
Can. 817 – Nessuna università o facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.
Visitatori: 16
Tag: Codex_Canonici_Iuris1261
Potrebbero interessarti anche...