Can. 816 – § 1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.
Can. 816 — § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae constitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem superius moderamen.
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