trit_Codex_Canonici_Iuris1259_30
Can. 816 – § 1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.
Can. 816 – § 1. Le università e le facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019