Can. 714 – I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.
Can. 714 — Sodales vitam in ordinariis mundi condicionibus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu, ad normam constitutionum ducant.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.