trit_Codex_Canonici_Iuris1115_32
Can. 714 – I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.
Can. 714 – I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli o ciascuno nella propria famiglia, o in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019