Can. 709 – Le conferenze dei Superiori maggiori abbiano i propri statuti approvati dalla Santa Sede, dalla quale unicamente possono essere erette, anche in persone giuridiche, e sotto la cui suprema direzione esse rimangono.
Can. 709 — Conferentiae Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo moderamine manent.
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